L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Principio di Diritto n. 23 in merito alle fatture elettroniche scartate dal SdI
Le fatture o lotto di fatture elettroniche scartate dal SdI e non riemesse entro i termini previsti dalla normativa (quindi nei 5 giorni successivi al ricevimento della notifica di scarto e comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata, in cui è possibile correggere l’errore segnalato e riemettere la fattura inviandola a SdI), sono soggette a sanzioni.
La mancata emissione delle fatture, nei termini previsti come sopra indicato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 471 del 1997 come di seguito indicato:
- fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500€;
- da 250€ a 2.000€ quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Il principio di diritto precisa, inoltre, restano applicabili le misure relative al “concorso di violazioni e continuazione” individuate nell’art. 12 del D.Lgs.n. 472 del 18.12.1997 ed al “ravvedimento operoso” indicate nell’art.13 dello stesso Decreto legislativo.
Da segnalare che l’art. 10, comma 1 del DL 119/2018, per il primo semestre del 2019, ossia dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2019, stabilisce che le sanzioni sono ridotte o escluse in due casi specifici:
- non sono applicate quando la fattura elettronica è stata regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
sono ridotte dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo. Tale riduzione si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione mensile.